Art. 305 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Commissario liquidatore

Art. 305 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa o dell’ente richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio.
3. Il commissario forma quindi l’inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Art. 305 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa o dell’ente richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio.
3. Il commissario forma quindi l’inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

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