Art. 28 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Trasferimento del centro degli interessi principali

Art. 28 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

Art. 28 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

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