Art. 276 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Chiusura della procedura

Art. 276 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l’articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Art. 276 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l’articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

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