Art. 23 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Liquidazione del compenso

Art. 23 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il compenso dell’OCRI, se non concordato con l’imprenditore, è liquidato ai sensi dell’articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

Art. 23 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il compenso dell’OCRI, se non concordato con l’imprenditore, è liquidato ai sensi dell’articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

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