Art. 229 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Restituzione di somme riscosse

Art. 229 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Art. 229 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

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