Art. 174 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Contratti relativi a immobili da costruire

Art. 174 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il cu-ratore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia del-la restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fide-iussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Art. 174 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il cu-ratore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia del-la restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fide-iussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

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