1. I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il cu-ratore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia del-la restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fide-iussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.