Art. 111 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Mancata approvazione del concordato

Art. 111 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1.

Art. 111 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1.

Istituti giuridici

Novità giuridiche