Art. 82 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Servizi obbligatori supplementari

Art. 82 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

Art. 82 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

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