Art. 60 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Controllo delle spese

Art. 60 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. Le imprese designate ai sensi dell’articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54555657 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che il contraente non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli  5455,, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L’Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si dà luogo all’imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.

Art. 60 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. Le imprese designate ai sensi dell’articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54555657 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che il contraente non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli  5455,, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L’Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si dà luogo all’imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.

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