Art. 45 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

Art. 45 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 19, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 4647484950 e 50 bis.
2. L’Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46474849 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell’allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell’articolo 28, comma 1, gli articoli 7778, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di mercato;
c) l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l’Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46474849 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l’adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 12.

Art. 45 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 19, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 4647484950 e 50 bis.
2. L’Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46474849 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell’allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell’articolo 28, comma 1, gli articoli 7778, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di mercato;
c) l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l’Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46474849 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l’adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 12.

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