Art. 22 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Procedure di armonizzazione

Art. 22 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

Art. 22 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

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