Art. 211 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

Art. 211 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97.

Art. 211 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97.

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