Art. 205 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

Art. 205 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all’articolo 98.

Art. 205 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all’articolo 98.

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