Art. 203 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Installazione d'ufficio

Art. 203 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d’ufficio ed a spese del proprietario l’impianto e l’esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.

Art. 203 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d’ufficio ed a spese del proprietario l’impianto e l’esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.

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