Art. 199 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Definizione di aeromobile

Art. 199 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall’articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.

Art. 199 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall’articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.

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