Art. 186 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Autorizzazione all'esercizio radioelettrico

Art. 186 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. Per le classi di navi di cui all’articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all’articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è accordata all’armatore.

Art. 186 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. Per le classi di navi di cui all’articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all’articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è accordata all’armatore.

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