Art. 153 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche

(D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

Competenza territoriale

Art. 153 - codice delle comunicazioni elettroniche

1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all’estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell’articolo 1240 del codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.

Art. 153 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche

1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all’estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell’articolo 1240 del codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.

Istituti giuridici

Novità giuridiche