Art. 985 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Miglioramenti

Articolo 985 - codice civile

L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti (1078) che sussistono al momento della restituzione della cosa.
L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti (1150).
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (975, 1151, 1176, 1179, 1592; 119 c.p.c.).

Articolo 985 - Codice Civile

L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti (1078) che sussistono al momento della restituzione della cosa.
L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti (1150).
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (975, 1151, 1176, 1179, 1592; 119 c.p.c.).

Massime

In caso di donazione della nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto, attesa la natura di diritto reale di quest’ultimo, il nudo proprietario non è tenuto al pagamento di alcuna indennità in favore dell’usufruttuario, salva la sussistenza di titoli diversi o ulteriori, quali la locazione o il possesso di mala fede. Cass. civ. sez. II, 13 aprile 2010, n. 8765

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