L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 ss., 934 ss., 1998).
Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme impiegate (1005, 1009). La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.