L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi (1350, 2643), sia per atto di ultima volontà (587).
Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni (958, 1379).
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente (1292 ss.) con l’acquirente (957).