Art. 960 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obblighi dell'enfiteuta

Articolo 960 - codice civile

L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare (975) il fondo e di pagare al concedente un canone periodico (820, 972; 13 c.p.c.). Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali (2763, 2948).
L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti (1635).

Articolo 960 - Codice Civile

L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare (975) il fondo e di pagare al concedente un canone periodico (820, 972; 13 c.p.c.). Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali (2763, 2948).
L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti (1635).

Massime

Elemento essenziale dell’infiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia delle leggi 22 luglio 1966, n. 607 e 18 dicembre 1970, n. 1138, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l’imposizione a carico dell’enfiteuta dell’obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell’enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Cass. civ. sez. I, 27 luglio 1982, n. 4328

Non sono incompatibili con la concessione in enfiteusi di fondo agricolo le clausole contrattuali che costituiscano a carico dell’enfiteuta obbligazioni personali, ove queste, pur limitando le facoltà di godimento del suolo o del sottosuolo, non precludano le possibilità di sfruttamento di quel fondo secondo la natura ed il contenuto tipico del diritto d’enfiteusi (nella specie, trattandosi di patti che vietano l’utilizzazione di eventuali giacimenti minerari o sorgenti d’acqua sotterranee, nonché la costruzione di fabbricati non agrari). Cass. civ. sez. II, 7 aprile 1978, n. 1614

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