Art. 906 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Distanze per l'apertura di vedute laterali od oblique

Articolo 906 - codice civile

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

Articolo 906 - Codice Civile

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

Massime

In applicazione dell’art. 906 c.c. la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è, per consentito al condomino installare sul muro predetto – pur con l’osservanza delle distanze legali – canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l’installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall’art. 1102 c.c. in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all’uso della cosa comune in concreto fatto da costoro. Cass. civ. sez. II, 8 aprile 1977, n. 1345

La distanza stabilita dall’art. 906 c.c. per l’apertura di vedute si misura, come nel precedente art. 905, dal confine alla «faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute», con riferimento, trattandosi di vedute oblique, al «più vicino lato della finestra». Cass. civ. sez. II, 25 luglio 1984, n. 4345

Nel caso in cui la linea di confine tra due proprietà sia costituita da un muro comune, la determinazione del punto di arrivo, nella misurazione della distanza di cui all’art. 906 c.c. per l’apertura di vedute verso tale muro, va posta nella faccia del muro stesso prospiciente la proprietà in cui la veduta viene esercitata e non già nella faccia opposta del muro né nella linea mediana del muro stesso. Cass. civ. sez. II, 20 marzo 1975, n. 1061

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