In tema di proprietà e rapporti di vicinato, il sacrificio del diritto del vicino di tenere le luci nel muro è subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso, e non anche in relazione alla semplice intenzione di costruire, sicché, in assenza di tale presupposto, è inammissibile per carenza di interesse la domanda volta ad ottenere la mera declaratoria del diritto a chiudere le luci esistenti nel muro di proprietà della controparte. Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 2014, n. 25635
La tutela possessoria delle luci è consentita, oltre che nel caso di servitù di luce, anche allorché le aperture siano state eseguite e mantenute “iure proprietatis”, costituendo l’apertura di luce sul confine manifestazione di una facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà e del possesso, salvo che il vicino costruisca in appoggio o in aderenza a norma dell’art. 904 cod. civ. ipotesi nella quale viene meno la tutela della luce sia in sede petitoria, sia in quella possessoria. Cass. civ. sez. II, 30 maggio 2013, n. 13618
La norma dell’art. 904 c.c. consente al vicino di chiudere la luce aperta nel muro in quanto esso ne acquisti la comunione avvero costruisca in aderenza, esercitando, pertanto, le facoltà rispettivamente previste dagli artt. 874 e 877 c.c. Nell’ipotesi in cui il muro sia stato reso comune, la chiusura della luce è consentita a condizioni che la costruzione, consistente in un edificio, avvenga in appoggio. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 10 giugno 2011, n. 12864
In tema di tutela possessoria, qualora un’apertura lucifera sia stata ostruita dall’accumulo di macerie e dalla presenza di uno scheletro di un fabbricato oggetto di sequestro, il vicino non può invocare il diritto di chiudere le luci spettante, ai sensi dell’art. 904 c.c. al proprietario che abbia realizzato una costruzione in aderenza; tale non può essere, infatti, considerata l’accumulo delle macerie, mentre la presenza di uno scheletro di un fabbricato sequestrato non può significare che lo stesso sarà completato e comunque neppure che le dimensioni ed il posizionamento di esso siano definitivi, atteso che la condizione dei luoghi deve essere valutata al momento dello spoglio e non in relazione ad una situazione in divenire. Cass. civ. sez. II, 15 febbraio 2007, n. 3391
In tema di proprietà e rapporti di vicinato, il sacrificio del diritto del vicino di tenere luci nel muro è subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso, che apporti una concreta utilità a chi l’ha costruita, e che non si rileva necessariamente collegata al soddisfacimento di esigenze abitative. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 1 luglio 2004, n. 12016
L’art. 904 c.c. prevede due distinte ipotesi diversamente regolate, nelle quali la facoltà del proprietario del muro al mantenimento delle luci aperte su di esso è considerata recessiva rispetto al diritto potestativo del vicino di chiuderle: la prima, che ha come presupposto l’esercizio da parte del vicino del diritto di acquistare la comunione del muro altrui, nella quale la chiusura delle luci su tale muro esistenti è subordinata alla condizione che questi, acquistata la comunione, realizzi in appoggio al muro stesso un’opera qualificabile come «edificio»; la seconda, che attiene alla realizzazione da parte del vicino di un manufatto posto solo in aderenza al muro altrui dotato di luci, senza l’acquisto della comunione di esso, né di appoggio ad esso, nella quale, riconoscendo il diritto potestativo di chiudere dette luci, nessuna specifica caratteristica o modalità di realizzazione dl manufatto è prevista, salvo che integri i requisiti di una «costruzione» stabile e permanente tale da recare da sola un’utilità al proprietario o a chi ne usi. Cass. civ. sez. II, 25 giugno 2001, n. 8671
Il proprietario del fondo confinante con il muro in cui il vicino ha aperto luci, regolari o irregolari che siano – salva in quest’ultimo caso la facoltà di chiederne la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 902 comma secondo c.c. – ha diritto di chiuderle soltanto se erige una vera e propria costruzione in appoggio o in aderenza al predetto muro, dopo averlo reso comune, essendo questa la condizione richiesta dall’art. 904, comma secondo, c.c. per sacrificare il diritto del vicino di tenere le luci nel muro. Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 2000, n. 15442
Poiché ai sensi dell’art. 904 c.c. il vicino può costruire in aderenza al muro su cui si trovano le luci altrui, senza dover osservare alcuna modalità o limite a tutela di esse, se sopraeleva la sua costruzione, e in conseguenza di citali luci non rispettano pi nel loro lato inferiore, l’altezza minima prevista dall’art. 901 n. 2 c.c. rispetto alla costruzione sopraelevata, il proprietario di questa può pretenderne la chiusura. Cass. civ. sez. II, 10 marzo 1997, n. 2127
La servitù di luce e aria, che consente al proprietario del fondo dominante di tenere una luce con modalità diverse da quelle previste dall’art. 904 c.c. comprende, se non è diversamente previsto nel titolo, anche il divieto, per il proprietario del fondo servente, di sopprimerla costruendo in aderenza o in appoggio, dopo aver chiesto la comunione del muro confinante. Cass. civ. sez. II, 23 aprile 1994, n. 3889
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