Art. 90 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assistenza del minore

Articolo 90 - codice civile

Con il decreto di cui all’art. 84 il tribunale (38 att.) o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono (165), un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (159 ss.).

Articolo 90 - Codice Civile

Con il decreto di cui all’art. 84 il tribunale (38 att.) o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono (165), un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (159 ss.).

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