Art. 9 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Tutela dello pseudonimo

Articolo 9 - codice civile

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome (602), può essere tutelato ai sensi dell’art. 7.


Articolo 9 - Codice Civile

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome (602), può essere tutelato ai sensi dell’art. 7.


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