Art. 893 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Articolo 893 - codice civile

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente (894).

Articolo 893 - Codice Civile

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente (894).

Massime

In tema di distanze per gli alberi piantati in boschi sul confine con terreni non boschivi, lungo le strade o le sponde dei canali – che siano di proprietà privata – il rinvio all’art. 892 c.c. formulato dall’ultimo comma dell’art. 893 c.c. con riferimento alla maggiore distanza prevista dai regolamenti comunali, deve intendersi esteso alle disposizioni regolamentari di carattere generale in materia di distanze richiamate dal primo comma dell’art. 892 c.c. Cass. civ. sez. II, 30 agosto 2004, n. 17400

La norma dell’art. 893 c.c. – per cui, tra l’altro, in materia di distanze per gli alberi che nascono o si piantano lungo le sponde dei canali si osservano i regolamenti o, in mancanza, gli usi locali e, soltanto se gli uni e gli altri nulla dispongono, le regole stabilite nell’art. 892 dello stesso codice – fa indifferentemente riferimento sia ai canali artificiali che a quelli naturali. Cass. civ. sez. II, 16 giugno 1977, n. 2505

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