Ai sensi dell’art. 882, primo comma, c.c. le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l’obbligo di riparare il muro comune è posto per l’intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. Ne consegue che, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l’altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell’importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante. Cass. civ. sez. II, 23 novembre 2012, n. 20733
La ricostruzione del muro comune, ove comunque necessaria, deve essere eseguita previo consenso di tutti i comproprietari, salvo che non ricorrano ragioni di urgenza, la cui insussistenza, in mancanza del consenso di tutti i comproprietari, rileva esclusivamente, al fine della ripartizione delle spese, restando escluso che, in detta ipotesi, il giudice possa ordinare la demolizione ed il ripristino dell’opera, qualora ne sia stata accertata la necessità. Cass. civ. sez. II, 25 novembre 2003, n. 17899
Mentre l’onere delle spese di riparazione e ricostruzione del muro comune per quelle cause di deterioramento dipendenti dal suo uso normale è, ai sensi dell’art. 882 c.c. a carico di tutti i comproprietari, in proporzione del diritto di ciascuno, e si trasferisce, perciò in capo a chiunque sia proprietario della cosa nel momento in cui si presenta la necessità della riparazione o della ricostruzione, l’onere delle spese provocate dal fatto di uno dei partecipanti, essendo connesso alla responsabilità personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che vi ha dato causa e non si trasferisce, quindi, solo a causa del trasferimento del diritto reale, al condomino che gli è succeduto. Cass. civ. sez. II, 30 marzo 1994, n. 3089