Art. 878 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Muro di cinta

Articolo 878 - codice civile

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune (874) anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri (886, 892).

Articolo 878 - Codice Civile

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune (874) anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri (886, 892).

Massime

L’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 cod. civ. si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo. Cass. civ. sez. II, 16 febbraio 2015, n. 3037

Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 878 cod. civ. è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione. Pertanto, non è da ritenere muro di cinta quello che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall’edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato. Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 2014, n. 4742

Un muro che separa fondi finitimi non può esser qualificato muro di cinta – la cui funzione è di non essere facilmente scavalcabile – se è di altezza inferiore a tre metri perchè viene meno la funzione di non facile scavalcabilità, ovvero se tale altezza è raggiunta con una rete metallica sullo stesso installata perchè, secondo l’espressione letterale della norma, di natura eccezionale, fino a tale altezza deve esser costruito in muratura. Pertanto il vicino non è obbligato al pagamento della metà delle spese di un muro di altezza inferiore a detto limite o raggiunta con una rete metallica sullo stesso installata. Cass. civ. sez. II, 12 luglio 2004, n. 12819

In tema di limitazioni legali della proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell’art. 878 cod. civ. non va considerato ai fini del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b)di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un’altezza non superiore ai tre metri. Ne consegue che il muro realizzato a confine per la recinzione della proprietà, qualora sia unito -con una platea in cemento realizzata sotto il piano di campagna – ad altro muro edificato a ridosso ed in corrispondenza di esso, perde la natura di muro di cinta per acquistare quella di vera e propria costruzione da edificarsi nel rispetto delle distanze legali.. Cass. civ. sez. II, 7 luglio 2004, n. 12459

Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche: destinazione a recingere una determinata proprietà, altezza non superiore a tre metri, emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni; in presenza di tali caratteristiche è applicabile la disciplina prevista dall’art. 878 c.p.c. e dalle norme di esso integrative, in ordine all’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni; tuttavia tale normativa si applica anche nel caso in cui si abbia un manufatto in tutto o in parte carente di alcune di esse, purché sia idoneo a delimitare un fondo e gli possa ugualmente essere riconosciuta la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo. Cass. civ. sez. II, 25 giugno 2001, n. 8671

Il muro di sostegno di un terrapieno, in quanto costituente vera e propria costruzione ai fini delle distanze legali, deve considerarsi come muro di fabbrica e non come muro di cinta che, a norma dell’art. 878 c.c. è quello destinato alla protezione e delimitazione del fondo con altezza non superiore a tre metri e con le due facce isolate. Cass. civ. sez. II, 15 giugno 2001, n. 8144

Non può essere considerato muro di cinta, ai sensi e agli effetti dell’art. 878 c.c. (inapplicabilità delle distanze legali fra le costruzioni), quello che, ancorchè posto sul confine e isolato da entrambe le facce, presenti un’altezza superiore a 3 metri. In tal caso deve osservarsi la distanza di cui all’art. 873 c.c. che concerne le costruzioni in senso lato e non quella di cui all’art. 17 lett. c della «legge-ponte» (L. n. 765 del 1967) che riguarda le distanze tra edifici. Cass. civ. sez. II, 16 maggio 1991, n. 5472

In tema di muri di cinta, qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse. Cass. civ. sez. II, 3 maggio 2018, n. 10512

I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell’art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall’isolamento delle facce, l’altezza non superiore a metri tre, la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà. Nel caso, peraltro, di fondo a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l’altezza può anche superare i tre metri, se tale è l’altezza del terrapieno o della scarpata; pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell’osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall’opera dell’uomo. Cass. civ. sez. II, 15 giugno 2001, n. 8144

Il muro di cinta che, a norma dell’art. 878, non va considerato ai fini del computo delle distanze legali, deve rispondere al triplice requisito di essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà, allo scopo di separarla dalle altre, custodirla e difenderla da intrusione, di non superare l’altezza di tre metri e di costituire un muro isolato, le cui facce, cioè, emergano dal suolo e siano isolate da ogni altra costruzione. Peraltro, l’esclusione dal computo delle distanze legali sussiste anche nei confronti del muro frapposto tra due fondi a dislivello, che oltre alla funzione tipica del muro di cinta, adempia, altresì, quella di contenimento e sostegno del fondo superiore e sempre che esso non superi l’altezza massima di tre metri. Ricorrendo tali condizioni, in presenza delle quali non ha alcun rilievo il fatto che il dislivello fra i due fondi abbia origine naturale o artificiale, il proprietario del fondo inferiore può costruire a meno di tre metri dal muro suddetto. Cass. civ. sez. II, 20 febbraio 1975, n. 649

Il muro di cinta, non considerabile ai fini delle distanze legali secondo la regola dettata dall’art. 878 c.c. si caratterizza rispetto al muro di fabbrica per la sua prevalente destinazione alla protezione da possibili invadenze di estranei e quindi alla delimitazione delle proprietà e solo in via secondaria può assolvere alla funzione di contenimento e di sostegno quando i fondi confinanti si trovino a dislivello. Cass. civ. sez. II, 5 febbraio 1982, n. 672

In tema di distanze legali, il muro di cinta che abbia le caratteristiche previste nell’art. 878 c.c. non è considerato costruzione di cui tenere conto ai fini del calcolo delle distanze legali tra edifici e delle facoltà concesse al vicino di realizzare il proprio fabbricato in aderenza o in appoggio. Ne consegue che le distanze legali devono essere computate come se il muro non esistesse. Cass. civ. sez. II, 12 maggio 2011, n. 10461

Il muro di cinta, quando è parzialmente incorporato in una costruzione, è soggetto alle distanze legali soltanto per la parte trasformata in muro di costruzione. Cass. civ. sez. II, 4 giugno 1977, n. 2297

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