Art. 874 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Comunione forzosa del muro sul confine

Articolo 874 - codice civile

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà (876). Per ottenere la comunione (888) deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino (876, 885, 888, 904).

Articolo 874 - Codice Civile

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà (876). Per ottenere la comunione (888) deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino (876, 885, 888, 904).

Massime

L’indennità di medianza, prevista dall’art. 874 c.c. spetta al proprietario del muro di confine – che può richiederla, previa costituzione della comunione di esso, senza attendere l’iniziativa del vicino – per qualsiasi utilizzazione e pertanto, non soltanto nel caso in cui questi vi appoggi la sua costruzione, ma anche se vi scarichi il peso di un terrapieno artificiale, sopraelevato rispetto al livello originario del suo fondo, per realizzare all’interno di esso un’aiuola, contenuta dalla controspinta del muro, costituente quarto lato di essa. Cass. civ. sez. II, 9 gennaio 1999

Per l’acquisto della medianza coattiva del muro sul confine, qualora non sia stata conclusa tra le parti una convenzione nella forma scritta prevista dalla legge per il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali immobiliari, è necessaria in sua vece una sentenza costitutiva i cui effetti sono condizionati al pagamento dell’indennità di medianza, al quale il vicino deve essere condannato. Cass. civ. Sezioni Unite, 28 novembre 1996, n. 10615

Allorquando la costruzione di un muro viene eseguita su due adiacenti strisce di terreno, ciascuna di proprietà esclusiva di un distinto soggetto, deve ritenersi che, a norma dell’art. 934 c.c. (il quale statuisce il principio dell’accessione), ognuno di tali soggetti acquisti la proprietà della sola parte di muro costruito sul proprio terreno, in quanto in detta ipotesi – in mancanza di un atto di costituzione in forma scritta (art. 1350 n. 3 c.c.) – non si realizza la comunione incidentale del muro, mancando di questa i requisiti necessari, quali l’indivisibilità funzionale dell’opus e la univoca destinazione delle cose di proprietà esclusiva a proprietà comune. Cass. civ. sez. II, 27 ottobre 1984, n. 5511

La comunione del muro sul confine comporta la proprietà pro indiviso sul muro e del suolo su cui esso è eretto, senza, quindi, che sia configurabile un diritto dominicale di ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti di utilizzare in modo esclusivo il muro o lo spazio ad esso sovrastante fino alla mezzeria, come se il confine tra le due proprietà coincidesse con la mezzeria del muro stesso, sicché l’appoggio (parziale o totale) sulla sommità del muro del fabbricato di uno dei partecipanti alla detta comunione senza il consenso degli altri è illegittimo e ciascuno dei condomini o comunisti conseguentemente è legittimato ad agire in reintegra. Cass. civ. sez. II, 8 luglio 1983, n. 4599

Il proprietario del fondo contiguo che chieda la comunione forzosa del muro sul confine a norma dell’art. 874 c.c. mentre può limitarsi a chiedere la comunione per una certa altezza, non può– nell’ipotesi di fondi a dislivello – escludere che la comunione parta dalle fondazioni, in quanto il muro costituisce un tutto inscindibile con queste ultime. Cass. civ. sez. II, 11 gennaio 1982, n. 115

Il valore del muro sul confine di cui il proprietario del fondo contiguo chiede la comunione forzosa a norma dell’art. 874 c.c. va determinato con riferimento al momento della pronunzia, mentre il costo di costruzione del muro stesso e delle sue fondazioni costituisce solo una componente di tale valore. Cass. civ. sez. II, 11 gennaio 1982, n. 115

Al principio dell’ammissibilità di un’usucapione pro quota del diritto di proprietà non si sottraggono i muri di confine che appartengano ad un solo dei proprietari dei fondi finitimi, non ostando a ciò la circostanza per la quale l’altro proprietario potrebbe, pur sempre, ottenerne coattivamente la comproprietà mediante il pagamento della metà del valore del muro e del suolo sottostante. La comunione forzosa costituisce, difatti, una particolare forma di acquisto a titolo derivativo della (com)proprietà del bene de quo, per nulla incompatibile, come tale, con l’usucapione, disciplinata, a sua volta, come generale ed alternativo modo di acquisto a titolo originario di tutti i diritti reali. Cass. civ. sez. II, 14 giugno 2000, n. 8122 

Nelle zone in cui vige la normativa cosidetta antisismica – contenuta nella legge 25 novembre 1962, n. 1684, – non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 874, 876, 884 c.c. secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà rispettivamente di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione contigua costituisca un organismo a sé stante, mediante l’adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici. Peraltro, nel caso in cui l’area intermedia tra due edifici non sia, fino ad una certa altezza, libera da costruzioni, trova applicazione l’art. 6, quarto comma, legge 25 novembre 1962, n. 1684, atteso che, sebbene tale norma ponga la previsione di intervalli di isolamento liberi da costruzioni, in detta previsione debbono comprendersi anche gli intervalli tra parti sopraelevate di edifici, sia in base all’interpretazione logica della norma (che non contiene eccezioni o limitazioni specifiche), sia, soprattutto, in base alla ratio della stessa, volta a scongiurare il pericolo di danno alle persone in caso di crolli di fabbricati per terremoto, pericolo ugualmente sussistente negli intervalli di costruzioni che si sviluppano verso l’alto, anche se gli intervalli medesimi non abbiano inizio dal suolo. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 25 febbraio 2002, n. 2731

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