Art. 871 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Norme di edilizia e di ornato pubblico

Articolo 871 - codice civile

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

Articolo 871 - Codice Civile

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

Massime

Le previsioni dei piani privati di lottizzazione non costituiscono norme edilizie agli effetti previsti negli artt. 871 e ss. c.c. anche se approvati o autorizzati dall’ente locale e sono invocabili nei rapporti tra privati solo se recepiti nei singoli atti di acquisto, comportando l’imposizione di vere e proprie servitù . Cass. civ. sez. II, 30 luglio 2019, n. 20536

Le norme che tutelano interessi pubblicistici sono per ciò stesso imperative ed inderogabili non solo nei rapporti tra P.A. e privato ma anche nei rapporti tra privati; pertanto, i vincoli posti dalle disposizioni urbanistiche – e tali sono quelle previste sia da leggi speciali che da regolamenti edilizi comunali e da piani regolatori, le cui prescrizioni hanno natura normativa – assumono rilievo anche nei rapporti tra privati, incidendo sul contenuto del diritto di proprietà, sugli atti di disposizione del bene e sulla responsabilità extracontrattuale. Cass. civ. sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24769

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