Art. 860 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Concorso dei proprietari nella spesa

Articolo 860 - codice civile

I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Articolo 860 - Codice Civile

I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Massime

In materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell’”an” del contributo, ai fini del “quantum” è determinante l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica”, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. Cass. civ. sez. VI-V, 17 ottobre 2019, n. 26395

I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo. Cass. civ. sez. I, 20 novembre 2015, n. 23815

In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere. Cass. civ. sez. V, 19 dicembre 2014, n. 27057

L’assoggettamento ai contributi di bonifica presuppone la proprietà di immobili inclusi nel perimetro consortile, i quali traggano benefici dall’esecuzione di opere di bonifica, senza che rilevi che il proprietario dei beni che insistono sul fondo sia anche proprietario del fondo medesimo (o che esso abbia natura agricola od extragricola), sicché il titolare di una servitù di metanodotto, con opere ed impianti collocati sui terreni inclusi nel perimetro stesso, è tenuto al pagamento dei relativi contributi consortili. Cass. civ. sez. V, 10 dicembre 2014, n. 26014

In tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l’obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l’esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati. Cass. civ. sez. V, 12 novembre 2014, n. 24070

In tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo cui sono soggetti i proprietari di beni immobili posti nel perimetro di contribuenza in relazione ai vantaggi derivati dall’esecuzione di opere di bonifica da parte dei consorzi nazionali, sono irrilevanti i regimi comunitari di sostegno al reddito del quale beneficino gli agricoltori sulla base di regolamenti comunitari di settore, né rileva l’ambito applicativo di tali regolamenti. Cass. civ. sez. V, 12 novembre 2014, n. 24070

In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo si basa sull’esistenza di un beneficio specifico ed intrinseco, ancorché generale ed indiretto in quanto correlato ad un vantaggio riguardante un insieme di immobili, strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione, che non è discendente dalla semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma derivante e dalla bonifica e dal compimento delle opere di difesa idraulica del territorio. (omissis). Cass. civ. sez. V, 12 novembre 2014, n. 24066

In tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone percil’esistenza, in quanto quest’ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto. Cass. civ. sez. VI- V, 23 luglio 2012, n. 12860

In tema di contributi di bonifica, l’acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all’inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell’art. 860 c.c. e, per a norma dell’art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l’entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciun vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l’approvazione del perimetro di contribuenza – definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio – ha esclusivamente la funzione di esonerare l’Amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l’insorgenza dell’onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l’illegittimità o l’incongruità del piano di classifica. Cass. civ. sez. V, 6 giugno 2012, n. 9099

In tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, l’emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza dispensa l’Amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore non già di tutti gli immobili inclusi nel comprensorio ma solo di quelli compresi nel perimetro di contribuenza per i quali, infatti, a norma dell’art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, sussiste l’obbligo della trascrizione volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica. Cass. civ. sez. V, 26 febbraio 2009, n. 4605

In tema di consorzi di miglioramento fondiario, ai fini del sorgere dell’obbligo di contribuzione non è sufficiente l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una «qualità » del fondo. Cass. civ. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18079

A norma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica nei confronti dei proprietari degli immobili siti nel comprensorio sussiste indipendentemente dalla natura agricola o extragricola del bene e non è escluso dalla mancata emanazione del decreto ministeriale di determinazione del perimetro di contribuenza di cui all’art. 3 del citato regio decreto. Cass. civ. Sezioni Unite, 30 gennaio 1998, n. 968

L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una «qualità» del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene. Cass. civ. Sezioni Unite, 14 ottobre 1996, n. 8960

In tema di contributi di bonifica, il piano di contribuzione costituisce la mera ripartizione economica, compiuta sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti delle opere di bonifica effettuate annualmente dal consorzio: ne deriva che, in difetto di impugnazione del piano di classifica, il contribuente non può contestare il “quantum” richiestogli con l’avviso di pagamento emesso in conformità al piano di contribuzione. Cass. civ. sez. V, 23 gennaio 2019, n. 174

In tema di contributi consortili, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente. Cass. civ. sez. VI, 29 novembre 2016, n. 24356

In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, per quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. Cass. civ. sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21176

In tema di contributi di bonifica, quando il consorziato, al fine di sottrarsi al pagamento del tributo, contesti non la legittimità o l’esattezza del provvedimento di perimetrazione di contribuenza o del piano di classificazione, ma solo il cattivo funzionamento degli impianti e l’omessa manutenzione della rete idrica, l’ente pubblico non è tenuto a fornire ulteriori elementi di prova del credito, poiché non viene meno la presunzione di legittimità della pretesa tributaria fondata sull’approvazione del perimetro di contribuenza, desumibile dall’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e gravano sul consorziato sia l’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, sia l’onere di indicare e richiedere l’assunzione dei relativi mezzi di prova. Cass. civ. sez. V, 6 giugno 2012, n. 9099

In tema di contributi di bonifica, quando il consorziato contesti la debenza del tributo inragio ne del difetto di funzionamento degli impianti, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal Consorzio, purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché (salvi i divieti espressamente previsti dalla legge) l’ordinamento non pone preclusione all’utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l’atipicità postula l’assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova; inoltre, il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale. Cass. civ. sez. V, 6 giugno 2012, n. 9099

In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l’inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile. Cass. civ. sez. V, 23 marzo 2012, n. 4671

In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo. Cass. civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2008, n. 26009

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