Art. 834 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Espropriazione per pubblico interesse

Articolo 834 - codice civile

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di giusta indennità (836, 838, 851, 865; 42 , 43 Cost.).
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Articolo 834 - Codice Civile

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di giusta indennità (836, 838, 851, 865; 42 , 43 Cost.).
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

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