Art. 816 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Universalità di mobili

Articolo 816 - codice civile

È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (727, 771, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914).
Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (2555; 670 c.p.c.).


Articolo 816 - Codice Civile

È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (727, 771, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914).
Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (2555; 670 c.p.c.).


Istituti giuridici

Novità giuridiche