Art. 793 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Donazione modale

Articolo 793 - codice civile

La donazione può essere gravata da un onere (794, 797).
Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato (1174), anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento (1453) dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652).

Articolo 793 - Codice Civile

La donazione può essere gravata da un onere (794, 797).
Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato (1174), anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento (1453) dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652).

Massime

È ammissibile l’inserimento del modus come elemento accessorio di un negozio atipico di liberalità, atteso che le specifiche disposizioni codicistiche in cui esso è disciplinato, rappresentano applicazioni – e tuttavia fonti normative utilizzabili per la regolamentazione di casi analoghi – che non esauriscono la possibile gamma negoziale in cui può estrinsecarsi l’autonomia privata negli atti di liberalità, attesa l’attitudine del modus a modificare, ampliandolo, il singolo schema negoziale, consentendo la realizzazione di singole e specifiche finalità estranee alla causa (nella specie si è ritenuto che l’obbligo, di costruire un manufatto, imposto ad un comune in un atto unilaterale di consenso del proprietario all’occupazione di un terreno, avesse la natura di disposizione modale piuttosto che di condizione). Cass. civ. sez. I, 11 giugno 2004, n. 11096

Costituisce modus, e non condizione risolutiva, un obbligo morale apposto ad una donazione che non diviene inefficace in caso di inadempimento, ma obbliga il donatario al trasferimento del bene ad altri per realizzare le finalità stabilite dal donante, ancorché sia previsto a carico di questi ultimi l’obbligo di rimborsare miglioramenti e addizioni apportati su di esso dal primo donatario. Cass. civ. sez. II, 26 maggio 1999, n. 5122

In caso di donazione gravata da un onere modale consistente nel compimento di un’opera di cui sia destinatario lo stesso donatario, per stabilire se l’adempimento dell’onere si risolva, ai sensi dell’art. 793, comma 2, c.c. in un pregiudizio economico per il donatario a causa della sua eccedenza sul valore della cosa donata, occorre avere riguardo al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento di tutte le potenziali caratteristiche del bene donato e del suo incremento patrimoniale ad opera compiuta. Cass. civ. sez. II, 22 giugno 1994, n. 5983

Distinta dal vitalizio oneroso – contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza fra le due prestazioni – è, per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti, la donazione cui acceda un onere che comporti l’obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell’atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l’attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione. (Omissis). Cass. pen. sez. III, 18 dicembre 1986, n. 7679

Le limitazioni alla disponibilità del bene oggetto di donazione, eredità o legato, che vengano imposte dal donante o dal testatore, non incidono sulla natura sostanziale dell’atto di liberalità, e configurano mero onere o modus con esso compatibile, qualora, pur traducendosi in una riduzione o perdita dell’utilità economica ricevuta dal donatario, erede o legatario, svolgano per il medesimo donante o testatore una funzione soltanto accessoria, in quanto siano rivolte a perseguire una finalità aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella principale di beneficiare l’onerato con la diretta attribuzione in suo favore del predetto bene. Cass. civ. sez. II, 21 giugno 1985, n. 3735

Mentre nella donazione sottoposta a condizione l’avvenimento futuro e incerto, al cui verificarsi è subordinata l’efficacia o la risoluzione del contratto, non forma oggetto di obbligazione per l’obiettiva incertezza della realizzazione dell’evento previsto come condizione, nella donazione modale l’onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia preveduta (art. 793 comma terzo c.c.). Cass. civ. sez. II, 30 marzo 1985, n. 2237

L’attribuzione patrimoniale di un quadro ad una parrocchia, perché sia destinato alla contemplazione dei fedeli nella chiesa, non costituisce datio ob causam (contratto innominato del genere do ut facias in cui l’accipiens si impegna a devolvere a terzi l’utilità ricevuta) ma donazione, con la quale l’ente destinatario acquisisce al proprio patrimonio il bene, per il perseguimento dei propri fini istituzionali con il vincolo della destinazione pertinenziale alla chiesa, a beneficio della comunità dei fedeli. Cass. civ. sez. II, 24 febbraio 1982, n. 1134

Il modo non è parte integrante della manifestazione di volontà di donare, ma integra soltanto un elemento accessorio della donazione; esso è pertanto valido anche se la relativa disposizione è documentata da scrittura privata, mentre la donazione cui è apposto è fatta per atto pubblico. Cass. civ. sez. II, 18 febbraio 1977, n. 739

Nella donazione modale l’onere si concreta in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che l’onerato è tenuto alla prestazione dedotta in contratto; in tale prospettiva la disposizione modale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l’esistenza di un negozio a prestazioni corrispettive. Cass. civ. sez. II, 20 marzo 1976, n. 1024

In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece una modalità del beneficio, ossia una mera limitazione del beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità. Costituisce indagine di fatto, attinente all’interpretazione del negozio di donazione, stabilire se l’onere imposto dal donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga ad imprimere al negozio carattere di onerosità; e l’apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. La legge non commina la nullità della donazione cui sia apposto un onere modale che assorbisca o addirittura superi l’entità economica della cosa donata, né l’assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l’onere modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l’incidenza dell’alea, e sarà tenuto ad eseguire il modus con il solo limite dell’effettivo arricchimento conseguito (art. 793 c.c.). Cass. civ. sez. I, 9 giugno 1973, n. 1668

L’azione di risoluzione della donazione modale per l’inadempimento dell’onere in essa stabilito a carico del donatario può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’obbligato; ne consegue che l’azione di risoluzione è soggetta alla prescrizione e al relativo termine, decorrente dall’epoca dell’inadempimento dell’onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione. Cass. civ. sez. II, 3 ottobre 2018, n. 24131

Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come “modus”, che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni. Cass. civ. Sezioni Unite, 11 aprile 2012, n. 5702

Ai sensi dell’art. 793 c.c. mentre per l’adempimento dell’onere imposto con le donazioni modali sono legittimati ad agire sia il donante sia qualunque altro interessato (anche durante la vita del donante stesso), per la risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere possono agire unicamente il donante e, dopo la sua morte, gli eredi, e ciò sempre che tale facoltà di agire sia espressamente prevista nell’atto di donazione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle donazioni compiute in epoca antecedente all’entrata in vigore del codice del 1942, (pur se il codice del 1865, all’art. 1080, non prevedeva espressamente alcuna limitazione soggettiva per l’azione di risoluzione de qua) qualora la qualità di «interessato» (e la conseguente legittimazione all’azione) risulti acquistata per effetto di un atto compiuto sotto il vigore dell’attuale codice civile. Cass. civ. sez. II, 29 gennaio 2000, n. 1036

L’azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere, da cui la medesima sia gravata ai sensi dell’art. 793 c.c. va proposta, in caso di morte del donatario cui siano succeduti dei figli minori, nei confronti di tutti questi ultimi, ma qualora gli stessi, per mezzo del loro rappresentante legale, non abbiano accettato l’eredità nelle forme previste inderogabilmente dalla legge (accettazione espressa con beneficio d’inventario), è necessaria la preventiva nomina di un curatore speciale ai medesimi, a norma dell’art. 321 c.p.c. Cass. civ. sez. II, 9 giugno 1986, n. 3819

Nella controversia promossa, a norma dell’art. 793 ultimo comma, c.c. per conseguire una pronuncia di risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere da parte del donatario, deve escludersi che il giudice, qualificando il contratto come a prestazioni corrispettive, possa rilevarne lo svolgimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c. in conseguenza di clausola risolutiva espressa, atteso che tale ultima pronuncia, di carattere dichiarativo e non costitutivo (come invece quella richiesta con la domanda), è riconducibile ad un’azione diversa, per presupposti, caratteri ed effetti. Cass. civ. sez. II, 8 aprile 1986, n. 2432

Istituti giuridici

Novità giuridiche