Art. 788 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Motivo illecito

Articolo 788 - codice civile

Il motivo illecito (626, 794, 1345) rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (634, 1418).

Articolo 788 - Codice Civile

Il motivo illecito (626, 794, 1345) rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (634, 1418).

Istituti giuridici

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