La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri (1348), è nulla rispetto a questi (1419, 1421 ss.), salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820).
Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose (816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.