Art. 771 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Donazione di beni futuri

Articolo 771 - codice civile

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri (1348), è nulla rispetto a questi (1419, 1421 ss.), salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820).
Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose (816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

Articolo 771 - Codice Civile

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri (1348), è nulla rispetto a questi (1419, 1421 ss.), salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820).
Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose (816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

Massime

La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell’altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare. Cass. civ. sez. un. 15 marzo 2016, n. 5068

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