Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza (1434 ss.), se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata (761).
Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.