Art. 768 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Alienazione della porzione ereditaria

Articolo 768 - codice civile

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza (1434 ss.), se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata (761).
Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

Articolo 768 - Codice Civile

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza (1434 ss.), se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata (761).
Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

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