Art. 768 ter – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Forma

Articolo 768 ter - codice civile

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Articolo 768 ter - Codice Civile

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

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