Art. 768 bis – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nozione

Articolo 768 bis - codice civile

È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Articolo 768 bis - Codice Civile

È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Massime

Il patto di famiglia di cui all’art. 768 bis c.c. è assoggettato ad imposta sulle donazioni con riferimento sia al trasferimento d’azienda (o della partecipazione) dal disponente al discendente, salve le ipotesi di esenzione di cui all’art. 3, comma 4 ter, del d.l.vo n. 346 del 1990, sia alla corresponsione della somma compensativa della quota di legittima dell’assegnatario dell’azienda (o della partecipazione) ai legittimari non assegnatari, assumendo in quest’ultima ipotesi rilevanza l’aliquota e la franchigia relativa al rapporto tra assegnatario e legittimario. Cass. civ. sez. V, 19 dicembre 2018, n. 32823

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