Art. 764 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Atti diversi dalla divisione

Articolo 764 - codice civile

L’azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari (767).
L’azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite (765, 1965 ss., 1970 ss.).

Articolo 764 - Codice Civile

L’azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari (767).
L’azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite (765, 1965 ss., 1970 ss.).

Massime

Al fine di escludere la rescindibilità dell’atto di divisione, ai sensi dell’art. 764, comma 2, c.c. non è sufficiente constatare che esso contenga una contestuale transazione, ma occorre pure accertare che quest’ultima, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote ereditarie, abbia riguardato proprio le questioni costituenti presupposto ed oggetto dell’azione di rescissione. Cass. civ. sez. II, 22 marzo 2019, n. 8240

Ai fini dell’interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell’accordo divisorio, in mancanza non soltanto dell’”aliquid datum aliquid retentum”, ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie. Cass. civ. sez. II, 22 marzo 2019, n. 8240

Il “discrimen” tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, primo comma, c.c. e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, secondo comma, c.c. né annullabile per errore ex art. 1969 c.c. non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall’esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. Cass. civ. sez. III, 3 agosto 2012, n. 13942

In tema di divisione ereditaria, sono pienamente legittime sia le divisioni transattive che le transazioni divisorie, in quanto attraverso tali contratti vengono ad un tempo realizzati gli obiettivi dello scioglimento della comunione e quelli della cessazione o prevenzione della litigiosità tra gli eredi. Cass. civ. sez. II, 15 aprile 2009, n. 8946

Sussiste un contratto divisorio soggetto alla rescissione laddove si riscontra la contemporanea esistenza degli elementi dell’attribuzione di valori proporzionali alle quote e dello scioglimento della comunione. Per contro, si è in presenza di una transazione, che si sottrae alla rescissione, quando con l’atto, che pone fine alla comunione, i condividenti – allo scopo di evitare le liti che potrebbero insorgere, o di porre termine alle liti già sorte – si accordano sulla attribuzione delle porzioni, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote. Cass. civ. sez. II, 2 febbraio 1994, n. 1029

Il negozio con cui si scioglie una comunione incidentale ereditaria, ove posto in essere senza tener conto della proporzionalità tra valore dell’asse e quota attribuita (elemento essenziale del negozio divisorio) per dirimere o prevenire controversie insorgenti dallo stato di comunione, integra una transazione in senso proprio, la quale, sebbene attuata in occasione della divisione, si pone come fonte autonoma regolatrice del rapporto in luogo del titolo preesistente e produce effetti novativi, e con l’ulteriore conseguenza, che contro tale atto resta preclusa la proposizione dell’azione di rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.). Cass. civ. sez. II, 10 luglio 1985, n. 4106

In tema di divisione ereditaria, l’art. 764 secondo comma c.c. secondo il quale l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto, di cui al precedente art. 763 c.c. non è ammessa contro la transazione che ha posto fine alle questioni insorte a causa della divisione (o dell’atto fatto in luogo della medesima), si riferisce, negando ingresso al suddetto rimedio rescissorio, non soltanto alle transazioni successive all’atto di divisione (o a quello ad esso equiparato) inerenti a contrasti insorti in sede di esecuzione ed interpretazione, ma anche agli accordi transattivi conclusi nel corso dell’iter divisorio, qualora questi, traducendosi in intese rivolte a prevenire o risolvere in via definitiva, mediante reciproche concessioni, controversie sulla concreta determinazione delle porzioni, vengano necessariamente a spiegare effetti sul contenuto del successivo atto di divisione. Cass. civ. sez. II, 9 gennaio 1984, n. 137

 

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