Art. 761 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Annullamento per violenza o dolo

Articolo 761 - codice civile

La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza (1435 ss.) o di dolo (768, 1439).
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).

Articolo 761 - Codice Civile

La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza (1435 ss.) o di dolo (768, 1439).
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (1442).

Massime

In tema di divisione ereditaria, l’azione di annullamento prevista dall’art. 761 cod. civ. è esperibile solo in caso di divisione negoziale, non anche nel caso di divisione giudiziale conclusa da provvedimento non ricollegabile all’accordo delle parti. Cass. civ. sez. II, 27 giugno 2014, n. 14682

L’errore costituisce causa di annullamento della divisione solo quando ha prodotto l’omissione dalla massa di uno o più beni dell’eredità, quando il condividente ha subito la lesione oltre il quarto – ipotesi per le quali sono stati previsti gli specifici rimedi del supplemento di divisione e della rescissione per lesione (artt. 762 e 763 c.c.) –, oppure quando cade sui presupposti della divisione stessa, quali la qualità di erede, la natura della successione, l’inesistenza della comunione. Pertanto, non è ammessa la generale azione di annullamento nel caso in cui l’errore cada sull’esistenza delle norme sull’accessione, la cui portata, in relazione all’atto di divisione posto in essere, venga ad incidere sulla determinazione dell’ammontare di una quota, attraverso l’inclusione o meno in essa di un bene (nella specie, le parti avevano acquistato un suolo di comunione, sul quale avevano costruito un fabbricato, procedendo, poi, alla divisione del fondo stesso in parti uguali, in modo che, in virtù del principio sull’accessione, ciascuna divenisse proprietaria della porzione di fabbricato costituita sulla parte di terreno assegnatagli con la divisione. Accertata l’esistenza di un precedente accordo circa l’attribuzione di un locale ad una delle parti, nonostante che lo stesso ricadesse nella verticale spettante all’altra, il giudice del merito aveva annullato l’atto di divisione per l’errore di diritto in cui erano incorse entrambe le parti, ritenendo che, se esse avessero conosciuto la portata del principio sull’accessione, sarebbero ricorsi ad altri mezzi giuridici per realizzare i loro intenti divisori. La S.C. in base al principio enunciato nella massima, ha cassato l’impugnata sentenza). Cass. civ. sez. II, 24 luglio 1995, n. 8077

In tema di divisione ereditaria, l’errore riguardante le operazioni divisionali, cioè i beni da dividere, la loro essenza e il loro valore, non costituisce causa di annullamento della divisione, dovendo trovare piena applicazione, in tal caso, la norma speciale dell’art. 761 c.c. che annovera tra le possibili cause di annullamento soltanto la violenza ed il dolo. E infatti l’eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l’errore (non determinato da dolo) sull’essenza e sul valore dei beni da dividere trovano il loro specifico rimedio, rispettivamente, nell’art. 762 c.c. che ammette la possibilità di procedere ad un supplemento della divisione, e nel successivo art. 763 che, prevedendo l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l’errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entità. Cass. civ. sez. II, 11 febbraio 1995, n. 1529

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