Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483 ss.), il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione (754).
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi (755).