L’atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell’appartenenza delle cose in comunione. Cass. civ. sez. II, 10 marzo 2015, n. 4730
In tema di comunione ereditaria, il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all’effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell’apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; esso non opera, invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell’altrui quota. Ne consegue che gli interessi compensativi sul conguaglio decorrono soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che fa cessare lo stato di indivisione mediante attribuzione ad un condividente di un bene eccedente la sua quota. Cass. civ. sez. II, 10 gennaio 2014, n. 406
Ai sensi dell’art. 757 c.c. la vendita da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria, avendo effetti puramente obbligatori, non fa subentrare l’acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad esempio, dall’inserimento dell’acquirente nella gestione della comunione), l’intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l’intera quota spettante all’alienante. Cass. civ. sez. II, 19 gennaio 2012, n. 737
Il principio della dichiaratività della divisione, di cui all’art. 757 c.c. opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell’effetto distributivo, per cui ciascun condividente è reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attribuitigli e dei relativi frutti non separati. Viceversa – per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente “manente comunione” – il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità “pro quota” di ciascun coerede. Ne consegue che, all’atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario ha l’obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione. Cass. civ. sez. II, 12 ottobre 2011, n. 21013
c.c. e che l’art. 1116 c.c. estende al rapporto fra comproprietari che non sono coeredi – comporta che ciascun condividente sia considerato titolare ex tunc e cioè all’apertura della successione, dei beni assegnatigli, saldando l’intervallo di tempo che separa la delazione (e la conseguente accettazione dell’eredità) dalla divisione. Tale natura dichiarativa esclude che la divisione abbia anche efficacia traslativa, poiché l’atto che la dispone (consista in una sentenza o in un contratto) non comporta un effetto di trasferimento fra i condividenti nei rapporti reciproci, né fra la comunione che si scioglie ed i singoli condividenti, dal momento che il titolo di acquisto del singolo condividente è da farsi risalire non all’atto divisionale, ma all’originario titolo che ha costituito la situazione di comproprietà, sciolta poi con la divisione, senza che possa ritenersi che gli effetti dell’atto che ha dato origine alla comunione si incrementino a seguito della divisione, poiché essi si modificano soltanto sotto l’aspetto qualitativo (ovvero passando dalla quota indivisa al bene attribuito con l’“apporzionamento”), essendosi l’acquisto del coerede o del comproprietario di cose comuni già realizzato. (Omissis). Cass. civ. sez. III, 29 marzo 2006, n. 7231
In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, e ciò indipendentemente dalla natura – dichiarativa o costitutiva – attribuita alla relativa sentenza, posto che anche nel primo caso l’efficacia retroattiva della pronuncia è limitata, ai sensi dell’art. 757 c.c. all’effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote. Ne consegue che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione delle cose comuni, in pendenza del quale i frutti maturati fino al momento della divisione spettano ai comunisti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione. Pertanto non è configurabile a favore del condividente non assegnatario il diritto agli interessi compensativi sul capitale – la cui corresponsione postula il mancato godimento dei frutti della cosa propria – atteso che anche nel caso in cui il bene sia assegnato a colui che durante la comunione ne aveva il possesso, gli altri condividenti – in quanto esclusi dal godimento – avranno diritto, per il periodo precedente il provvedimento di scioglimento della concessione, soltanto al rendiconto della gestione e alla corresponsione degli interessi corrispettivi sulle somme loro eventualmente dovute in relazione ai frutti maturati e non percepiti. Cass. civ. sez. II, 10 febbraio 2004, n. 2483
Con riguardo alla promessa di vendita da parte di un coerede della propria quota ideale di comproprietà di un bene ereditario indiviso (e non, quindi di una quota materiale concretamente individuata del bene medesimo), che costituisca l’unico bene dell’eredità, l’effetto traslativo dell’alienazione non resta subordinato alla condizione sospensiva dell’assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede promittente, essendo quest’ultimo, al momento della conclusione del contratto, proprietario esclusivo della quota promessa in vendita e potendo di questa liberamente disporre ai sensi dell’art. 1103 c.c. immettendo così il promissario acquirente nella comproprietà del bene. Cass. civ. sez. II, 23 luglio 1993, n. 8259
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