Art. 756 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Articolo 756 - codice civile

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari (495, 668), salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato (2858; 602 c.p.c.) e l’esercizio del diritto di separazione (513); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866).

Articolo 756 - Codice Civile

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari (495, 668), salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato (2858; 602 c.p.c.) e l’esercizio del diritto di separazione (513); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866).

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