Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari (495, 668), salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato (2858; 602 c.p.c.) e l’esercizio del diritto di separazione (513); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866).