Art. 755 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

Articolo 755 - codice civile

In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario (754) è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi (759, 1299).

Articolo 755 - Codice Civile

In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario (754) è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi (759, 1299).

Istituti giuridici

Novità giuridiche