Art. 745 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Frutti e interessi

Articolo 745 - codice civile

I frutti (820 ss.) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).

Articolo 745 - Codice Civile

I frutti (820 ss.) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456).

Massime

Nella collazione – per imputazione – di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore di stima del bene al momento dell’apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dall’accennato momento (anziché le rendite dell’immobile nel corrispondente periodo). Cass. civ. sez. II, 28 giugno 1976, n. 2453

Il coerede tenuto a restituire alla massa i frutti di immobili ereditari da esso goduti non deve anche corrispondere gli interessi sulle somme relative, in quanto i frutti percetti non sono normalmente idonei, salvo che in caso di tesaurizzazione, a fungere da beni capitali suscettibili, a loro volta, di produrre altri frutti naturali o civili. Cass. civ. sez. II, 28 giugno 1976, n. 2453

La collazione non annulla ex tunc la donazione, sicché il donatario non deve restituire quanto medio tempore abbia goduto del bene donato; ma soltanto conferire il bene o il suo valore alla massa dividenda nello stato in cui si trova al tempo dell’aperta successione. Pertanto, la donazione della sola perceptio fructum – indipendentemente dalla donazione della cosa principale – non è soggetta a collazione limitatamente ai frutti del bene, fino all’apertura della successione. Cass. civ. sez. II, 5 giugno 1969, n. 1987

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