Art. 743 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Società contratta con l'erede

Articolo 743 - codice civile

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società (2247 ss.) contratta senza frode (765) tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).

Articolo 743 - Codice Civile

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società (2247 ss.) contratta senza frode (765) tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).

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