Art. 742 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Spese non soggette a collazione

Articolo 742 - codice civile

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione (147) e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (741, 809).
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (780; 64 l. fall.).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770.

Articolo 742 - Codice Civile

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione (147) e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (741, 809).
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (780; 64 l. fall.).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770.

Massime

La norma di cui all’art. 742 c.c. che dispensa dalla collazione le liberalità e le spese in essa previste non pone un principio inderogabile che non possa essere superato dalla volontà contraria del testatore, dovendosi riconoscere a questi la facoltà di imporre la collazione anche nei casi previsti dalla norma cit. quale strumento per incidere sulla misura dell’attribuzione patrimoniale a favore dell’erede. La suddetta facoltà incontra il solo limite posto dall’ordinamento, con gli articoli 536 e segg. c.c. alla libertà del de cujus di disporre dei propri beni dopo la sua morte, a tutela dei diritti dei congiunti più stretti. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 2 gennaio 1997, n. 1

Istituti giuridici

Novità giuridiche