Art. 74 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Parentela

Articolo 74 - codice civile

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77), sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. (1)

Articolo 74 - Codice Civile

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77), sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. (1)

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219. Per le disposizioni transitorie si veda l’art. 104 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

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