Art. 739 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

Articolo 739 - codice civile

L’erede non è tenuto a conferire le donazioni (769 ss.) fatte ai suoi discendenti o al coniuge (599), ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente ai coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Articolo 739 - Codice Civile

L’erede non è tenuto a conferire le donazioni (769 ss.) fatte ai suoi discendenti o al coniuge (599), ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente ai coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

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