L’erede non è tenuto a conferire le donazioni (769 ss.) fatte ai suoi discendenti o al coniuge (599), ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente ai coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.